ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI – A.RI.M.

                                                                                                                                    

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 29.05.1984 è stata costituita l’ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI – A.RI.M. ONLUS (iscrizione al Registro regionale LR/93 con DGR 1581 del 05/10/2009)

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l’Associazione diviene Ente del Terzo Settore.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, alla dicitura APS dovrà essere integrato l'acronimo "ETS" o la locuzione “Ente del Terzo Settore”.

L’Associazione ha sede nel Comune di Senigallia (AN) in via Bonopera 55. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 - Finalità        

L' Associazione, quale ente del terzo settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità degli associati e dei terzi.

In conformità con la legge 106/2016 e con il D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

•  L’inventario delle biblioteche pubbliche, private ed ecclesiastiche e degli archivi che posseggono materiali musicali storici (libri, stampe e manoscritti musicali, libretti d’opera, di oratori e di cantate, periodici locali e non), ed altri materiali storici attinenti nell’ambito della Regione Marche, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;

•  La schedatura del patrimonio pittorico comprendente soggetti musicali (iconografia musicale) e di antichi strumenti musicali (organologia) reperibili nell’ambito della Regione Marche;

•  La pubblicazione anche online dei bollettini, cataloghi di fondi musicali, Quaderni Musicali Marchigiani, studi e bibliografie su musicisti ed istituzioni locali, nonché l’organizzazione di mostre, convegni scientifici ed altre manifestazioni attinenti alla valorizzazione del patrimonio musicale al fine di razionalizzare ed integrare i rapporti di ricerca musicologica e produzione artistica;

•  La costituzione di una biblioteca specializzata in grado di fornire gli strumenti utili alla ricerca alla riproposizione esecutiva del patrimonio di cui sopra;

•  Il collegamento con istituzioni nazionali ed internazionali;

•  promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, seminari di musica e simili;

•  collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;

•  mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie ricerche anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;

•  collaborare con le istituzioni scolastiche e di formazione superiore, con istituzioni statali, pubbliche amministrazioni, enti culturali e di promozione sociale al fine di promuovere l’educazione musicale e la conoscenza del patrimonio storico-musicale regionale;

•  organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, concorsi, premi, mostre, attività concertistiche e culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale;

•  promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività dli divulgazione con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;

•  promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura storico-musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, di trascrizioni, composizioni, filmati, CD;

•  stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;

•  rappresentare gli associati, attraverso i propri organismi, presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali;

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L' Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art.3 - Durata         

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art.23 del presente statuto.

 

 

Titolo II – ATTIVITA’ ESERCITATE

Art.4 - Attività di interesse generale

 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, delle attività di interesse generale di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 mano 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui al presente articolo.

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

•  attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;

•  ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. l l7/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto dì lavoro retribuito con l'Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 1 l7/20I7 e successive modificazioni.

L’Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

 

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9. - Bilancio Sociale        

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e noi termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 – Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art .8 del D. Lgs.117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali. utilizza le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b)               eredità, donazioni e legati;

e)    contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

d)               entrate derivanti da prestazioni di servizi. convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso Io svolgimento di attività dì natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e dì terzi;

g)               entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h)               altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominato è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso odi ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al1'art. 23 del presente statuto.

Art. 11- Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 

Titolo IV - I SOCI

Art. 12 -Adesione all’Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. E' vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all’Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all' interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L’interessato può, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci che dovrà essere convocata per deliberare.

 

I soci si distinguono in:

a) – ordinari: sono quelli che versano annualmente l’intera quota sociale prevista, nel termine previsto dal competente organo sociale;

b) – sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa non inferiore a cinque volte la quota di socio ordinario;

c) – onorari: sono le persone fisiche, le istituzioni e gli enti che, per particolari meriti nei confronti dell’Associazione o per essersi distinti nell’ambito musicale o musicologico, venissero chiamate a far parte dell’Associazione si proposta motivata di un socio e su approvazione del Consiglio Direttivo, esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:     

•  dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;    

•  morte;

•  esclusione deliberata dall’Assemblea dei soci per gravi motivi o per indegnità;

•  mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o ì loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci (ovvero: soci ordinari, sostenitori e onorari) hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

e) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

a) all' elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;

b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare ì bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e di non rivalutabilità della stessa.

 

Art. 14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;

c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;

d) rispettare le delibere degli organi sociali;

e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;

f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo (soci onorari esclusi).

 

 

Titolo V- ORGANI DELL’ASSOCIAZlONE

Art. 15 – Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

a) Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all’'art. 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione (soci onorari esclusi).

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. È possibile effettuare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci anche online.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

•  Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;

•  approva entro la conclusione dell'anno sociale il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;

•  approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;

•  approva, quando previsto, negli stessi termini il bilancio sociale;

•  elegge e revoca i componenti gli organi sociali;

•  nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

•  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

•  approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;

•  delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione

•  delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L' Assemblea straordinaria:

•  delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

•  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

•  delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.    ·

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

 il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere: la carica di Vice Presidente può essere affidata anche al Segretario o al Tesoriere              

•  mantiene rapporti con gli Enti locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio

•  elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

•  attua gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci;

•  approva i programmi di attività;

•  assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;

•  approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

•  coadiuva il presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all' Assemblea per l'approvazione;

•  elabora i regolamenti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

•  documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

•  delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione la radiazione degli Stessi;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. È possibile effettuare il Consiglio Direttivo anche online.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475 - ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati nell'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti dei terzi, esercita i poteri dì firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispone per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati dagli artt. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia temporaneamente impedito nell' esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte de11'Assemblea dei Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell’Associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, cura la corrispondenza e affianca il Presidente nell’attuazione delle delibere degli Organi sociali.

Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente e il Consiglio Direttivo, sia verso i Soci e l’Assemblea. Provvede alla riscossione delle quote associative e delle eventuali altre entrate, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, tiene il registro delle entrate e delle uscite e il libro degli inventari, predispone il bilancio e la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Associazione nonché il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate all' art. 31 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

 

Titolo VI-DISPOSIZIONI VARIE E FINALI   

Art. 23 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art.83 dei D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fomite entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS e ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 - Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma I del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà. un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.